La Legge di bilancio 2026 contiene diverse misure volte a favorire la gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, tra cui si segnalano quelle relative al congedo parentale e per malattia del figlio minore, all’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici madri, al prolungamento del contratto stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).
La Legge di bilancio di quest’anno, tra le altre cose, dedica particolare attenzione alla conciliazione tra lavoro e genitorialità, attraverso l’adozione di alcuni provvedimenti in materia.
Rafforzamento del congedo parentale
Al fine favorire la genitorialità, e con l’obiettivo di preservare l’occupazione, il comma 219 della Legge di bilancio 2026 estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni; portato a 14 anni di età anche il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità.
Viene esteso il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità).
Le suddette previsioni si applicano anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Il successivo comma 220 modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori); la novella eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.
Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici
I commi 210-213 prevedono il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’esonero spetta:
– per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
–per 24 mesi dalla data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).
Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo
Il comma 221, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, interviene sull’articolo 4 del D.Lgs. n. 151/2001, aggiungendo, dopo il comma 2, un ulteriore comma 2-bis, prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale – per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
Aumento del bonus mamme
Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40 mila euro annui, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027).
Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
